13 Ottobre 2026
Pubblicità
Cassa-depositi-e-prestiti
++ CDP: COME TI RENDO PERPETUO IL MUTUO DEGLI ENTI LOCALI ++ CON IL DECRETO LEGGE N. 34/2020 IL GOVERNO HA DATO LA POSSIBILITA' AGLI ENTI LOCALI DI RICONTRATTARE I MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ALLUNGANDO LE SCADENZE FINO AL 2043.

DI MARCO BUGGIANI

con il decreto legge n. 34/2020 il governo ha dato la possibilita’ agli enti locali di ricontrattare i mutui con la cassa depositi e prestiti allungando le scadenze fino al 2043.

Il 19 maggio 2020 è stato approvato il Decreto Legge n. 34 il quale, all’art. 113 comma 1, dà la possibilità agli Enti Locali di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti che rispettino i seguenti criteri:

a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;

b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’ Ente beneficiario;

c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla Cassa depositi e prestiti successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del ministro dell’ economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Con la circolare n. 1300/2020 viene definita la struttura del meccanismo per la ricontrattazione del mutuo che prevede per la rata di giugno, posticipata al 31 luglio, la sospensione del pagamento della quota capitale e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento vigente, mentre la quota capitale della rata di dicembre sarà corrisposta nella misura dello 0,25% del debito residuo 2020 e gli interessi saranno calcolati sulla base del piano di ammortamento del mutuo derivante dalla rinegoziazione, la cui scadenza minima è prevista per il 2043.
I tassi di interesse applicati ai prestiti rinegoziati sono determinati secondo il principio dell’ equivalenza finanziaria, assicurando l’ uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti ai nuovi prestiti, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse dei prestiti rinegoziati. I pagamenti riprenderanno a giugno 2021, comprensivi della quota capitale ordinaria post rinegoziazione.

La decisione della rinegoziazione dei mutui dell’Ente Locale però è demandata al proprio Consiglio (Comunale, Provinciale o Regionale) il quale si esprimerà a favore o meno. Questa rinegoziazione è un bene o un male per l’ente?

A mio avviso la risposta non è certa perchè dipende dalle opportunità che una scelta o l’altra possono dare all’amministrazione dal punto di vista della Governance. Bisogna però sottolineare i punti cardine su cui poter puntellare il nostro ragionamento a cui seguirà poi la scelta da intraprendere.

E’ certo che una rinegoziazione del mutuo comporta una riduzione del tasso d’interesse ma anche un prolungamento della scadenza del mutuo fino al 2043. Grazie alla riduzione del tasso d’interesse e della rimodulazione della rata l’Ente Locale ha la possibilità di liberare risorse finanziarie da poter impiegare per i servizi pubblici da offrire ai cittadini, mentre il prolungamento della scadenza comporta un incremento del montante finale del finanziamento (capitale + interessi) più elevato di quello che invece l’ente avrebbe pagato alla naturale scadenza del mutuo non ricontrattato. Inoltre la scadenza del mutuo protratta almeno fino al 2043 comporta che i mutui già in essere da alcuni decenni verranno prolungati per ulteriori 23 anni rendendoli di fatto detti mutui “perpetui”. Non è esattamente così ma un mutuo che è in bilancio da 25 anni, a seguito di questa ricontrattazione, vi rimarrà a bilancio per quasi 50 anni, salvo ulteriori ricontrattazioni future. Se non è definibile perpetuo un mutuo con una scadenza di 50 anni non vedo quale possa esserlo.

Inoltre bisogna tenere conto della situazione debitoria dell’ente. Se l’ente ha in essere un livello di indebitamento basso, e soffre di liquidità allora una ricontrattazione in tal senso può essere fatta senza troppi pensieri. Ma se invece sono presenti a bilancio parecchi mutui, caso questo abbastanza frequente, allora si deve fare un’attenta analisi della situazione debitoria dell’ente ma anche della liquidità disponibile nonchè degli avanzi a disposizione o del disavanzo.

In linea di massima non mi sentirei di allungare eccessivamente la scadenza dei mutui per evitare di dover vincolare le amministrazioni future a scelte impopolari per far fronte alla spesa per interessi e per la restituzione del capitale finanziato per qualche opera realizzata una cinquantina di anni prima. Specialmente nel caso in cui si disponga di un adeguato avanzo di Bilancio (non vincolato) che dia la possibilità di estinguere almeno parte dell’indebitamento dell’ente riducendo così la spesa pubblica per interessi da finanziamenti.

Diciamo così: se i soldi fossero i miei eviterei di indebitarmi vita natural durante pagando interessi per una vita intera.