DI MARCO BUGGIANI
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino la definisce come: “libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni, uno dei diritti più preziosi dell’Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
Nell’epoca moderna parlare di libertà di stampa e di pensiero sembra assurdo, specialmente in una società come la nostra dove i diritti inviolabili dell’uomo sono le sua fondamenta. Ma la realtà è proprio questa? Siamo liberi di scrivere e dire ciò che vogliamo?
La mia risposta a questa domanda è “NI”, cioè un po’ si ed un po’ no. Perche? Mi chiederete voi che leggete i miei articoletti da strapazzo ma che forse, in fondo in fondo, trovate talvolta interessanti e talaltra finanche utili. La risposta è semplice: perchè oggi siamo tartassati di informazioni provenienti da ogni dove e spesso si grida alla bufala (o fakenew per dirla alla anglosassone). Ma ci sono anche altri motivi come l’ideologia politica, religiosa, ecc… che ci fanno scornare l’un l’altro e che magari qualcuno avrebbe piacere che quello che uno dice o scrive venisse censurato, facendo di tutto perchè questo possa avvenire.
Allora affrontiamo insieme cosa ci dice la nostra amata Costituzione. L’articolo 21 recita:
“1.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.“
ANALISI DELL’ART. 21
La libertà di manifestazione del pensiero esprime un valore fondamentale della nostra società e la norma in questione ne sancisce l’inviolabilità nei confronti di tutti i soggetti e la tutela sotto ogni forma, scritta, parlata e con ogni altro mezzo di diffusione.
La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino definisce la libertà di pensiero come “uno dei diritti più preziosi dell’Uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.
La garanzia della libera manifestazione del pensiero è una condizione imprescindibile per la vita stessa di uno Stato democratico, in quanto assicura la formazione di una opinione pubblica libera e criticamente fondata della persona nonchè di un suo convincimento personale.
Tale diritto viene tutelato sia nel momento statico, che significa che ognuno può crearsi un proprio patrimonio di idee, nel momento dinamico, quando si desidera esprimere tali idee, e nel momento negativo, che implica che ciascuno ha il diritto di tenere segrete le proprie opinioni. (vedi Brocardi.it)
Esistono tuttavia alcuni limiti che sono il buon costume, la riservatezza e l’onorabilità delle persone, il segreto di Stato, il segreto giudiziario e l’apologia di reato.
Per quanto concerne la libertà di stampa, oggetto di ampia tutela, l’articolo 21 sancisce vari principi come l’esclusione di ogni forma di autorizzazione preventiva, unitamente a qualsiasi forma di censura successiva alla redazione dello stampato ed il sequestro dello stampato è oggetto di precisa disciplina legislativa (L. n. 47/1948), che assicura un particolare procedimento e precipue guarantigie.
Venendo al diritto di cronaca, esso deve rispettare tre principi (Brocardi.it):
- la verità dei fatti così come appresi e riprodotti sullo stampato. Segue il dovere di compiere una attenta valutazione circa l’attendibilità delle proprie fonti di conoscenza;
- la pertinenza, ovvero l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia;
- la continenza, vale a dire la correttezza delle espressioni utilizzate, in maniera tale da non esorbitare in lesioni arbitrarie dell’altrui onore e reputazione.
L’articolo 21 vieta non solo le pubblicazioni a stampa, ma anche tutti gli spettacoli e tutte le manifestazioni contrarie al buon costume.
In un momento come questo dove le restrizioni delle libertà personali sono all’ordine del giorno per via del Coronavirus, un ripassino sui nostri diritti non fa mai male.